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Sez. 2, Sentenza n. 2225 del 10/07/1971 (Rv. 353025 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA - DELL'ANIMUS SPOLIANDI E DELL'ANIMUS TURBANDI - ONERE DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1971-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353025-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - PROVA - DELL'ANIMUS SPOLIANDI E DELL'ANIMUS TURBANDI - ONERE DELL'ATTORE.*

L'Onere di fornire la prova dell'animus spoliandi o dell'animus turbandi incombe normalmente (salvo che esso non sia insito nello stesso volontario atto di turbativa o di spoglio) su chi propone l'Azione possessoria, onde legittimamente il giudice respinge la domanda in caso di dubbio sul concorso dell'elemento intenzionale, consistente nella consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)