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Sez. 1, Sentenza n. 1990 del 11/02/2003 (Rv. 561020 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Elezioni per le Regioni e gli enti locali - Disciplina dettata dall'art. 59 della legge n. 267 del 2000 - Decadenza e sospensione automatica dalla carica elettiva, in ragione della commissione di un delitto tentato - Equiparazione della disciplina - Esclusione - Commissione di delitto tentato - Conseguenze - Decadenza dalla carica - Affermazione - Sospensione cautelare - Esclusione - Fondamento - Illegittimità costituzionale della disciplina differenziata - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561020-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

La sospensione automatica dalle cariche elettive, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 267 del 2000, in ragione della commissione di delitti da parte di Pubblici Ufficiali, non può essere disposta - dall'autorità competente (nella specie: la Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo del Prefetto, in applicazione dello Statuto speciale di autonomia regionale), quando l'eletto sia risultato autore di un delitto tentato (nella specie: tentata concussione), atteso che, alla luce del quadro normativo vigente, che ha svincolato l'istituto della sospensione dalla carica elettiva dalle ipotesi delittuose residuali stabilite dall'art. 15, lett. C) , legge n. 55 del 1990, tale tipo di illecito penale rileva ora solo ai fini della <decadenza> dell'eletto e non già anche in relazione alla sua sospensione cautelare dalla carica elettiva. Nè tale regime differenziato dei provvedimenti amministrativi, adottabili sulla base della commissione dei medesimi illeciti penali, può dirsi in contrasto con la Costituzione poiché, anche alla luce della motivazione contenuta nella sentenza n. 141 del 1996, della Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa, prima orientata verso la piena equiparazione, a fini amministrativi, tra le ipotesi delittuose consumate e quelle solo tentate, non implica la illegittimità di una opzione normativa di segno opposto.

Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)