Sez. L, Sentenza n. 68 del 08/01/2007 (Rv. 594251 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Impresa familiare coltivatrice - Iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi - Relativa contestazione - Legittimazione - Del titolare dell'impresa e del singolo lavoratore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
I titolari delle imprese familiari coltivatrici, previste dall'art.48 della legge n.203 del 1982, tenuti, ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 9 del 1963, a presentare le dichiarazioni per l' iscrizione negli elenchi nominativi e per le relative variazioni, ed obbligati al pagamento dei relativi contributi, sono legittimati a contestare, in via amministrativa o giudiziaria, l'iscrizione o la mancata iscrizione. Peraltro, con la legittimazione del titolare dell'impresa concorre la legittimazione del singolo lavoratore direttamente interessato, in quanto, contrariamente alla normalità dei rapporti di assicurazione sociale obbligatoria, caratterizzati dalla automaticità delle prestazioni, in questo caso il diritto del lavoratore all'iscrizione comporta non la possibilità, ma la necessità della partecipazione al giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale la quale, in violazione delle norma in materia di litisconsorzio necessario, aveva ritenuto il lavoratore carente di legittimazione attiva, anziché riconoscere che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti del familiare la cui posizione assicurativa era oggetto di contestazione e perciò rimettere la causa al primo giudice perché procedesse all'integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 10, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)