Sez. 1, Sentenza n. 11690 del 19/10/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156533 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - DEVE DISCENDERE DA ERRONEA INTERPRETAZIONE DI NORMA EXTRAPENALE - NORMA EXTRAPENALE - NOZIONE.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - DEVE DISCENDERE DA ERRONEA INTERPRETAZIONE DI NORMA EXTRAPENALE - NORMA EXTRAPENALE - NOZIONE.*
L'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extrapenale e, cioè, deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale. Tali leggi, infatti, inserendosi nel precetto penale ad integrazione della fattispecie criminosa, valgono a formare la obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricada su di esse non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria. (V mass n 149320; (V mass n 145783; (V mass n 144149).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)