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Sez. 2, Sentenza n. 2340 del 21/04/1981 (Rv. 413089 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - ART 17, COMMA PRIMO, LETTERA C DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413089-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - ART 17, COMMA PRIMO, LETTERA C DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - INTERPRETAZIONE.*

Il primo comma, lettera C), dell'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 (introduttivo dell'art 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150) - nella parte in cui dispone che la distanza di ogni edificio da costruire, dagli edifici vicini, non puo essere inferiore all'altezza del suo fronte - da un lato, in quanto norma integrativa di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze legali nei rapporti di vicinato, va interpretata alla luce del principio generale ex art 873 cod civ dell'inammissibilita di intercapedini di larghezza inferiore a tre metri e, dall'altro lato, per effetto del coordinamento con la disposizione relativa alla altezza degli edifici, formante con la parte in questione un unico periodo sotto la stessa lettera C), deve intendersi nel senso del divieto di creazione di intercapedini di larghezza inferiore alla altezza del piu alto degli edifici fronteggiantisi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)