Sez. 3 - , Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022 (Rv. 665264 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE | Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Danno arrecato dalla cosa - Agente dannoso fatto insorgere dalla condotta umana - Configurabilità - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE
La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state
determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori).
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)