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Sez. 3, Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024 (Rv. 670106-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Danno arrecato dall'appaltatore a terzi - Derivazione causale esclusiva dalle modalità di esecuzione dei lavori sulla cosa oggetto dell'appalto - Applicazione dell'art. 2051 c.c. - Esclusione - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670106-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE

Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui

all'art. 2051 c.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione).

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)