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Sez. L, Sentenza n. 1307 del 15/03/1978 (Rv. 390671 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - EVENTO INTERRUTTIVO - LEGITTIMAZIONE ALLA DENUNZIA - DEL PROCURATORE DELLA PARTE COLPITA DALL'EVENTO - DICHIARAZIONE D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DELLA MANCATA DICHIARAZIONE DELL'INTERRUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390671-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - EVENTO INTERRUTTIVO - LEGITTIMAZIONE ALLA DENUNZIA - DEL PROCURATORE DELLA PARTE COLPITA DALL'EVENTO - DICHIARAZIONE D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DELLA MANCATA DICHIARAZIONE DELL'INTERRUZIONE - ESCLUSIONE.*

Unico legittimato a denunziare l'evento interruttivo del processo, avveratosi nei riguardi della parte costituitasi in giudizio (nella specie, si trattava di cessazione della rappresentanza legale), e il procuratore della parte stessa, onde non puo il giudice dichiarare d'ufficio l'interruzione del processo, ne puo la controparte dolersi, in Sede d'impugnazione, che l'interruzione non sia stata dichiarata. (Conf 2612/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)