Sez. 2, Sentenza n. 3664 del 06/06/1980 (Rv. 407529 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA COMUNICAZIONE AD OPERA DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA COMUNICAZIONE AD OPERA DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'interruzione del processo per morte della parte e preordinata a garanzia dei successori della parte defunta: essa, percio, non puo essere dichiarata d'ufficio, ma si verifica solo se il procuratore della parte deceduta renda nota la causa dell'interruzione e chieda che questa venga dichiarata; ne consegue, altresi, che la controparte non puo dolersi della mancata interruzione del processo. (Conf 4291/78, mass n 393949; (Conf 1307/78, mass n 390671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)