Sez. L, Sentenza n. 12211 del 25/05/2007 (Rv. 597214 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Interessi e maggior danno da ritardato adempimento - Computo - Decorrenza - Buona fede rilevante - Nozione soggettiva - Equiparazione della colpa grave alla malafede ex art. 1147 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
In materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e della rilevanza dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall'art. 1147, secondo comma, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147 com. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)