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Sez. L, Sentenza n. 8587 del 05/05/2004 (Rv. 572660 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Interessi e maggior danno da ritardato adempimento - Computo - Decorrenza - Buona fede rilevante - Nozione soggettiva - Equiparazione della colpa grave alla malafede ex art. 1147 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a contributi previdenziali.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572660-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e della rilevanza dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall'art. 1147, secondo comma, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado nella parte in cui aveva escluso che l'INPS fosse tenuto alla restituzione degli interessi sugli importi restituiti per contributi indebitamente versati con decorrenza dalla domanda amministrativa del datore di lavoro di un diverso inquadramento per i dipendenti inseriti nel ramo tecnico - domanda accolta dall'INPS a seguito della verifica della conformità dell'attività della impresa a quella descritta nella domanda medesima, - ritenendo detta richiesta inidonea a comprovare la conoscenza della situazione da parte dell'Istituto, e, quindi, la malafede dello stesso in relazione ai pagamenti effettuati in epoca successiva alla domanda e fino al momento dell'apertura, da parte dell'Istituto, della posizione assicurativa richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)