Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 14/07/1965 (Rv. 312841 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - NATURA ED EFFETTI - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - NATURA ED EFFETTI - FATTISPECIE.*
La sentenza di omologazione del concordato non puo parificarsi alla sentenza emessa in un ordinario processo contenzioso con la conseguente limitazione alle parti ed ai loro aventi causa degli effetti della cosa giudicatà sia per il carattere di giurisdizione volontaria che con i debiti adattamenti, si deve attribuire alla procedura fallimentare, sia perche le decisioni delle fasi contenziose in Sede fallimentare, hanno efficacia erga omnes nel senso che obbligano anche coloro che, pur essendo potenzialmente soggetti del rapporto concorsuale, siano rimasti estranei alla pronunzia relativà sia, infine, perche la norma dell'art.135 della l.F. Impone al creditore non insinuato di sottostare alla falcidia concordataria senza potere opporre alla sentenza di omologazione l'eccezione del limite oggettivo della cosa giudicata. Ma se si attribuiscono effetti erga omnes alla misura della falcidia concordataria operata dalla sentenza di omologazione e si riconosce che la misura della percentuale viene imposta al creditore non insinuato in base al disposto generale di legge, ma per effetto diretto del comando concreto risultante dalla sentenza, tale efficacia deve sussistere per tutti i casi della sentenza stessa e non e possibile negarli rispetto alla clausola che escluda del tutto dal reparto i creditori non insinuati.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)