Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 16/09/1981 (Rv. 415920 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - IN GENERE - TRASPORTO - DIFFERENZE - OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE E DEL VETTORE - RISPETTIVO MOMENTO ESECUTIVO.*
MANDATO - SPEDIZIONE - IN GENERE - TRASPORTO - DIFFERENZE - OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE E DEL VETTORE - RISPETTIVO MOMENTO ESECUTIVO.*
La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sè i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dello eventuale inadempimento dell'Obbligo di concluderlo. (Conf. 5286/80, mass. N. 409136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)