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Sez. 3, Sentenza n. 5286 del 17/09/1980 (Rv. 409136 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - IN GENERE - TRASPORTO - DIFFERENZE - OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE E DEL VETTORE - RISPETTIVO MOMENTO ESECUTIVO.*
Stato
decisa il 1980-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409136-01

MANDATO - SPEDIZIONE - IN GENERE - TRASPORTO - DIFFERENZE - OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE E DEL VETTORE - RISPETTIVO MOMENTO ESECUTIVO.*

La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di se i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorche ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilita per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dello eventuale inadempimento dell'Obbligo di concluderlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)