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Sez. 1, Sentenza n. 11810 del 12/12/1990 (Rv. 470118 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONTRATTO RELATIVO ALLA RICERCA ED AL PROCACCIAMENTO DI CLIENTI IN FAVORE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE DIETRO PROVVIGIONE - RAPPORTO SINALLAGMATICO AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO PER RECESSO O PER INADEMPIMENTO - INCIDENZA SUI DIRITTI ATTINENTI A POLIZZE STIPULATE IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470118-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONTRATTO RELATIVO ALLA RICERCA ED AL PROCACCIAMENTO DI CLIENTI IN FAVORE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ ALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE DIETRO PROVVIGIONE - RAPPORTO SINALLAGMATICO AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO PER RECESSO O PER INADEMPIMENTO - INCIDENZA SUI DIRITTI ATTINENTI A POLIZZE STIPULATE IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE.*

Il contratto, con il quale si assuma l'impegno di ricercare e procacciare clienti in favore di una compagnia di Assicurazione, nonché di stipulare le relative polizze, dietro una provvigione dovuta all'atto della sottoscrizione di ciascuna polizza e commisurata al premio ad essa inerente, integra un rapporto sinallagmatico ad esecuzione continuata o periodica. Pertanto, indipendentemente dalla riconducibilità di detto contratto nella figura (atipica) del cosiddetto "brokeraggio" assicurativo, si deve ritenere che lo scioglimento del contratto stesso, a seguito di recesso, od anche risoluzione per inadempimento, non tocca i diritti attinenti a polizze in precedenza stipulate, trattandosi di prestazioni "già eseguite" (art. 1458 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)