Sez. 2, Sentenza n. 8467 del 26/08/1998 (Rv. 518374 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE | Broker - Consulente e assistente fiduciario dell' assicurando - Compito prioritario - Configurabilità - Intermediario del contratto - Compito successivo - Conseguenze - Attribuzione delle polizze, stipulate direttamente dall' assicuratore, all' agenzia indicata dall' assicurato - Violazione dell' esclusiva dell' agente - Esclusione - Ragioni.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE
Il broker, anche prima della legge 28 novembre 1984 n. 792, che ne contiene la disciplina, è un incaricato di fiducia dell' assicurando, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni ed assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e successivamente di mettere in contatto a tal fine le parti di questo, con la conseguenza che la stipula diretta da parte della società assicuratrice e l' attribuzione delle polizze all' agenzia indicata dall' assicurato, non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo i brokers assimilabili ai produttori stabili di affari per conto dell' assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1903, Legge 28/11/1984 num. 792
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)