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Sez. 3, Sentenza n. 7330 del 10/12/1986 (Rv. 449387 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - ALLEVAMENTO DI SUINI - CARATTERE AGRICOLO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449387-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - ALLEVAMENTO DI SUINI - CARATTERE AGRICOLO - CONFIGURABILITÀ.*

Ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, sulla base della volontà del concedente di compiere sul fondo opere di trasformazione agraria, l'allevamento dei suini costituisce tipica attività agraria, rientrando in quella dell'allevamento del bestiame indicata nel primo comma dell'art. 2135 cod. civ.. (V 1571/85, mass n 439552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)