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Sez. L, Sentenza n. 1571 del 21/02/1985 (Rv. 439552 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - DISCIPLINA EX ART. 2135 COD. CIV. - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E ATTIVITÀ ZOOTECNICHE - CARATTERE AGRICOLO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439552-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - DISCIPLINA EX ART. 2135 COD. CIV. - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E ATTIVITÀ ZOOTECNICHE - CARATTERE AGRICOLO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*

L'art. 2135, primo comma, cod. civ. - che prevede l'attività di allevamento del bestiame come una di quelle tipiche (unitamente a quelle della coltivazione del fondo e della silvicoltura) che sono agrarie per intrinseca natura e che quindi individuano di per sè il carattere agricolo dell'impresa a prescindere da alcun vincolo di connessione con il terreno - deve essere interpretato restrittivamente nel senso che per bestiame si intendono solo gli animali da macello, da carne, da lavoro, da latte e da lana (ossia gli ovini, i bovini, gli equini ed i suini) restando pertanto escluse le attività zootecniche che abbiano ad oggetto l'allevamento di animali diversi da quelli implicitamente contemplati nel primo comma dell'art. 2135 cit. (quale l'attività di avicoltura). Tuttavia l'Esercizio di tali ultime attività zootecniche non resta escluso dall'ambito dell'impresa agricola giacché il secondo comma del cit. Art. 2135 - che ha una portata più ampia del semplice riferimento letterale alle attività di trasformazione o alienazione dei prodotti della terra - considera come rientrante nella nozione di impresa agricola ogni ulteriore attività collegata con rapporto di complementarietà o di strumentalità ad una di quelle che sono agrarie per intrinseca natura di tal che le attività zootecniche predette costituiscono non di meno Esercizio di impresa agricola, e non industriale, ove sussista questo legame di connessione, nel senso che l'allevamento del bestiame (non compreso nel primo comma dell'art. cit.) risulti vincolato alla raccolta dei prodotti della terra, destinati all'alimentazione dello stesso, e partecipi quindi dei rischi relativi all'andamento della produzione agricola. (V 1051/84, mass n 433214; (V 5376/83, mass n 430293).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)