Sez. 3, Sentenza n. 9402 del 23/09/1996 Ud. (dep. 05/11/1996) Rv. 206720 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura - Nozione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi "non assimilabili", sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall'art. 2, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all'agricoltura. Quest'ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva (Dir. Consiglio 12 giugno 1986, n. 278) che il decreto legislativo "de quo" ha recepito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99, Direttive del Consiglio CEE 12/06/1986 num. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)