Sez. 3, Sentenza n. 2819 del 15/07/1997 Cc. (dep. 11/10/1997) Rv. 209386 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Fattispecie in tema di agricoltura.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Anche dopo l'abrogazione del D.P.R. 915/1982, avvenuta con l'art. 56 del D.L.G. 22/1997, la utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 33 del D.L.G. 22/1997, disciplinante le operazioni di recupero dei rifiuti, e può integrare la violazione dell'art. 51 dello stesso decreto in caso di gestione dei rifiuti non autorizzata. (Nel caso la Corte ha osservato che il D.L.G. 27 gennaio 1992 n.99, concernente l'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura prevedeva la applicabilità delle sanzioni penali contenute dal D.P.R.915/1982, e che alla previsione dell'art. 25 del D.P.R. 915 si è ora sostituita quella dell'art.51 del D.L.G. 22/1997).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99 art. 8, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 99 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)