diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 43014 del 28/09/2011 Ud. (dep. 22/11/2011) Rv. 251514 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Giudizio abbreviato non condizionato - Ammissione della contestazione suppletiva della recidiva - Revoca della richiesta di procedere con giudizio abbreviato - Revoca dell'ammissione del giudizio abbreviato - Abnormità - Esclusione - Nullità.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251514-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

Non è abnorme, ma nullo, il provvedimento con il quale il G.i.p., dopo avere accolto la richiesta dell'imputato (formulata a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato) di procedere nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato, dopo avere ritenuto ammissibile la contestazione suppletiva della recidiva, e dopo avere chiesto all'imputato se intendesse ancora procedere con le forme del giudizio abbreviato abbia revocato, preso atto della opzione per il giudizio ordinario, il decreto di ammissione del giudizio abbreviato ed emesso nuovo decreto di giudizio immediato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)