Sez. 5, Sentenza n. 15691 del 04/05/2020 Cc. (dep. 21/05/2020) Rv. 279165 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Giudizio immediato - Richiesta di definizione in abbreviato - Revoca del provvedimento di cui all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio immediato, è irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revochi, al di fuori degli specifici casi consentiti, quello adottato ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. a seguito della formulazione - da parte dell'imputato - di richiesta di rito abbreviato non condizionato, procedendo all'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, giacché esula la ricorrenza di un'ipotesi di stasi procedimentale, in considerazione della possibilità per l'imputato, che abbia ritualmente eccepito dinanzi al giudice del dibattimento l'illegittima privazione della facoltà di essere giudicato con rito alternativo, di ottenere comunque dal medesimo, in caso di condanna, il recupero della diminuzione di pena per il rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)