Sez. 2, Sentenza n. 2761 del 07/05/1984 (Rv. 434802 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'errore di fatto, ove risulti dagli Atti e documenti di causa, può costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. solo se il fatto supposto vero od inesistente, al quale inerisce l'errore, non abbia costituito un punto controverso della causa e su questo la sentenza non si sia pronunciata. Pertanto, in Mancanza di uno solo di tali requisiti, l'errore medesimo è deducibile unicamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ove si traduca in un vizio logico della motivazione. (V 6672/81, mass n 417536; (Conf 3467/82, mass n 421452, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)