Sez. 2, Sentenza n. 3467 del 08/06/1982 (Rv. 421452 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'errore di fatto costituisce motivo di revocazione, ai sensi dello art. 395 n. 4 cod. proc. civ., purché il fatto supposto vero od inesistente, cui inerisce l'errore, non abbia costituito un punto controverso della causa e su questo la sentenza impugnata non si sia pronunciata. (V 6672/81, mass n 417536; (V 3143/81, mass n 413711; (V 535/81, mass n 411015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)