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Sez. L, Sentenza n. 6366 del 16/05/2000 (Rv. 536587 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Accordo interconfederale 18/4/1966 - Garanzie procedimentali per il licenziamento di membri di commissioni interne - Operatività per i rappresentanti sindacali aziendali - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536587-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

La garanzia procedimentale prevista dall'art. 14 dell'Accordo Interconfederale per il licenziamento di membri delle commissioni interne non opera in favore dei rappresentanti sindacali aziendali né in base all'astratta disciplina legislativa della legge n. 300 del 1970, che non ha sostituito le rappresentanze sindacali aziendali alle commissioni interne, prevedendole, separatamente, entrambe, ed assicurando alcune garanzie procedimentali sia ai dirigenti delle prime che ai candidati e membri delle altre, né in base alla disposizione contrattuale del citato art. 14 dell'Accordo Interconfederale, salvo che risulti, con accertamento da effettuare caso per caso, che la rappresentanza sindacale aziendale abbia di fatto assorbito il diverso organismo sindacale della commissione interna, o comunque ne abbia assunto le funzioni.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)