Sez. L, Sentenza n. 7603 del 28/07/1990 (Rv. 468411 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 APRILE 1966 - GARANZIA PROCEDIMENTALE PER IL LICENZIAMENTO DI MEMBRI DI COMMISSIONI INTERNE - OPERATIVITÀ PER I RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 APRILE 1966 - GARANZIA PROCEDIMENTALE PER IL LICENZIAMENTO DI MEMBRI DI COMMISSIONI INTERNE - OPERATIVITÀ PER I RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La garanzia procedimentale prevista dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per il licenziamento di membri di commissioni interne non opera anche in favore dei rappresentanti sindacali aziendali né in base all'astratta disciplina legislativa - che non ha sostituito le rappresentanze sindacali aziendali (art. 19) alle commissioni interne (di origine contrattuale), prevedendole, separatamente, entrambe (artt. 4, 6 e 22), ed assicurando alcune garanzie processuali sia ai dirigenti delle rappresentanze che ai candidati e membri delle commissioni interne (art. 18, comma quarto, e art. 22) né in base alla disposizione contrattuale dello stesso art. 14 sopra citato, salvo che risulti che la R.a.S. abbia di fatto assorbito il diverso organismo della commissione interna o comunque ne abbia assunto le funzioni. (V 6047/88, mass n 460466; (V 538/84, mass n 432763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 18/04/1966 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)