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Sez. 2, Sentenza n. 27813 del 11/06/2013 Cc. (dep. 25/06/2013) Rv. 255691 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Manifestazione del "convincimento" sui fatti oggetto dell'imputazione - Nozione - Nozione di "oggetto del procedimento" - Differenze.
Stato
decisa il 2013-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255691-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

Ai fini della ricusazione del giudice, il "convincimento" richiesto dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. ha un significato più ristretto, implicante un'analisi ed una riflessione, rispetto al "parere" richiesto dagli artt. 36, comma primo, lett. c) e 37, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., che indica un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)