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Sez. 2, Sentenza n. 20923 del 10/05/2005 Cc. (dep. 06/06/2005) Rv. 232689 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi | Manifestazione del parere sull'oggetto del procedimento - Nozione di "oggetto del procedimento".
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232689-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi

In tema di ricusazione, l'espressione "oggetto del procedimento" di cui all'art. 36 lett. c) cod. proc. pen., ha contenuto più ampio rispetto a quella di "fatti oggetto dell'imputazione" adottata nell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, per effetto del richiamo all'art. 36 lett. c), rientra tra le cause di ricusazione indicate nell'art. 37 lett. a) cod. proc. pen. qualsiasi esternazione sul procedimento nel suo complesso e, in particolare, sulla composizione del collegio o in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare e quant'altro possa turbare il regolare svolgimento del processo stesso. (Fattispecie in cui i difensori degli imputati avevano proposto istanza di ricusazione nei confronti dei due giudici a latere sul presupposto che vi era stata da parte degli stessi indebita anticipazione del proprio convincimento sul merito, avendo essi, in precedenza, presentato richiesta di astensione, successivamente respinta, motivata dalla circostanza che il presidente del collegio aveva espresso, anche fuori dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali il parere negativo sulla fondatezza delle imputazioni e dal disagio per le modalità di conduzione del dibattimento reputato irriguardoso nei loro confronti, in quelli del P.M. e di alcuni difensori; ed, inoltre, che i due giudici avevano avuto colloqui con il rappresentante dell'accusa che aveva loro anticipato l'intenzione di ricusare il presidente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)