Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021) Rv. 281421 - 02
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex artt. 240-bis e 322-ter cod. pen. - Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione - Introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. - Applicabilità ai processi in corso - Possibilità - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)