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Sez. 5, Sentenza n. 6632 del 26/02/1981 Ud. (dep. 03/07/1981) Rv. 149648 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTIVI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - AVVISO DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI SPEDIZIONE E NON A QUELLA DI RICEVIMENTO.*
Stato
decisa il 1981-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149648-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTIVI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - AVVISO DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI SPEDIZIONE E NON A QUELLA DI RICEVIMENTO.*

Per stabilire se l'Obbligo della comunicazione giudiziaria sia stato regolarmente adempiuto, ossia se l'imputato sia stato avvisato del procedimento a suo carico in un momento antecedente ovvero contestualmente al compimento del primo atto istruttorio, bisogna fare riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricevimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)