diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11786 del 12/05/2008 (Rv. 603039 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Piani di recupero ex artt. 27 e ss. della legge n. 457 del 1978 - Atti di trasferimento degli immobili - Agevolazioni ex art. 5, primo comma, della legge n. 168 del 1982 - Revocabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603039-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 5, primo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168, dettata in materia di piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, subordina l'agevolazione fiscale - consistente nell'applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa - all'esistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa; 2) che, perciò, l'agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria in un caso in cui la mancata attuazione in concreto del piano di recupero previsto nell'atto di trasferimento del cespite non era imputabile a comportamento omissivo del contribuente).

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)