Sez. 5, Sentenza n. 8480 del 08/04/2009 (Rv. 607828 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero - Agevolazioni ex art. 5 legge n. 168 del 1982 - Presupposti oggettivi e soggettivi - Accertamento successivo - Domanda di rimborso dell'imposta pagata in misura ordinaria - Prova negativa - Onere a carico dell'ufficio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. della legge 5 agosto 1978, n. 457 postula soltanto che, al momento della registrazione, sia dichiarata l'esistenza di due requisiti, uno oggettivo (costituito dall'inserimento degli immobili nei piani di recupero) ed uno soggettivo (costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero), la cui effettiva sussistenza dev'essere accertata dall'ufficio successivamente alla registrazione, configurandosi la differenza d'imposta eventualmente dovuta come una specie di imposta complementare ex art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, mentre l'attuazione effettiva del recupero da parte del soggetto che si impegna in tal senso costituisce un evento futuro rispetto alla registrazione. Pertanto incombe all'ufficio tributario l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione quando, riscossa l'imposta in misura ordinaria all'atto della registrazione, il contribuente chieda il rimborso della parte eccedente la misura fissa.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)