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Sez. 1, Sentenza n. 10832 del 23/10/1984 Ud. (dep. 05/12/1984) Rv. 166960 - 01

ARMI - IN GENERE - ARMA PROPRIA - NOZIONE - ARMI BIANCHE - CONFIGURABILITÀ COME ARMI PROPRIE - ARMI IMPROPRIE - NOZIONE - PORTO ABUSIVO - EFFETTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1984-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166960-01

ARMI - IN GENERE - ARMA PROPRIA - NOZIONE - ARMI BIANCHE - CONFIGURABILITÀ COME ARMI PROPRIE - ARMI IMPROPRIE - NOZIONE - PORTO ABUSIVO - EFFETTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La qualifica di arma propria può essere attribuita, ai sensi della normativa vigente, soltanto alle armi da sparo ed agli oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Tra questi ultimi rientrano le cosiddette armi bianche (pugnali, stiletti, "mollette" e simili) di cui è vietato il porto in modo assoluto. Invece, sono armi improprie, la cui categoria è stata notevolmente ampliata dall'art. 4, secondo comma legge n. 110 del 1975, gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona. Ne consegue che è vietato il porto delle armi improprie, fuori della propria abitazione o appartenenza di esse senza giustificato motivo, ovverosia senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa e specifica destinazione dell'oggetto. (fattispecie in tema di porto di coltello a serramanico con lama lunga 12 cm., ritenuto dai giudici di merito come arma impropria). (V mass n 159010).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)