Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 17/11/1982 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159010 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI BIANCHE PROPRIE - DI ARMI IMPROPRIE - NORME INCRIMINATRICI E SANZIONATORIE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI BIANCHE PROPRIE - DI ARMI IMPROPRIE - NORME INCRIMINATRICI E SANZIONATORIE.*
Il porto abusivo delle armi da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona - e che rientrano nella categoria delle cosiddette "armi bianche proprie" - integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 del codice penale e punito con la sanzione originariamente ivi prevista (con l'arresto da sei mesi ad un anno), poi raddoppiata dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967 e quindi triplicata dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 497 del 1974, le cui Disposizioni sono espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di quest'ultima legge (arresto da un mese ad un anno e ammenda da l. 50.000 a l. 200.000), che concerne il porto senza giustificato motivo delle cosiddette "armi improprie", delle quali - rispetto alla originaria previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del testo unico predetto (e punita ai sensi dell'art. 17 dello stesso) - è stata ampliata la gamma mediante l'inclusione anche degli altri oggetti Atti ad offendere nella nuova norma elencati. (V mass n 138600; (V mass n 147091; (V mass n 143302; (V mass n 141189; (V mass n 141188; (V mass n 140440).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 com. 2, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)