Sez. 4, Sentenza n. 5281 del 10/01/1986 Ud. (dep. 09/06/1986) Rv. 173052 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REATO COLPOSO - RICONOSCIMENTO DEL CONCORSO DI COLPA - DELLA PERSONA OFFESA - EFFETTI - NECESSARIA RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA - ALL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REATO COLPOSO - RICONOSCIMENTO DEL CONCORSO DI COLPA - DELLA PERSONA OFFESA - EFFETTI - NECESSARIA RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA - ALL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE.*
Il riconoscimento, effettuato nel giudizio di appello, del concorso di colpa della persona offesa o di un terzo non comporta necessariamente la riduzione della pena inflitta all'imputato, in quanto il giudice, nel determinare discrezionalmente la pena, deve considerare oltre che le circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. anche il grado della colpa che può essere elevato nonostante il concorso colposo di altri.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)