diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 11995 del 21/05/1987 Ud. (dep. 30/11/1987) Rv. 177135 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REATO COLPOSO - RIDUZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONCORSO DI COLPA DI UNO DEI COIMPUTATI - OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177135-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REATO COLPOSO - RIDUZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONCORSO DI COLPA DI UNO DEI COIMPUTATI - OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA - ESCLUSIONE.*

La riduzione dell'entità del concorso di colpa, effettuata nel giudizio di appello, non comporta necessariamente la riduzione della pena inflitta all'imputato, che va commisurata non alla quantità del contributo causale nella produzione dell'evento, ma al grado della colpa. (Conf mass n 173052; (Conf mass n 169985).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)