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Sez. L, Sentenza n. 3771 del 17/08/1977 (Rv. 387436 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RIGETTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA DELLA DOMANDA DI UNA PARTE SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DI COSTEI E PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-08-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387436-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RIGETTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA DELLA DOMANDA DI UNA PARTE SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DI COSTEI E PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NECESSITA.*

Alla ipotesi di rimessione della causa dal giudice d'appello al primo giudice, che si realizza per essere stata illegittimamente estromessa dal giudizio di primo grado una parte necessaria del processo, e assimilabile l'ipotesi in cui il primo giudice abbia, con sentenza non definitiva, respinto la domanda di una parte ritenendone erroneamente la carenza di legittimazione ed abbia poi proseguito il giudizio di merito nei confronti delle altre parti in condizioni di contraddittorio non integro. Anche in questa seconda ipotesi, pertanto, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art 354 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 109, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)