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Sez. 3, Sentenza n. 10688 del 07/07/2003 (Rv. 564871 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO | Erronea dichiarazione di interruzione da parte del giudice di primo grado, con conseguente estromissione di una parte che doveva parteciparvi - Assimilabilità all'ipotesi di illegittima estromissione - Rimessione al primo giudice - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564871-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado si impone anche quando, attraverso un'erronea dichiarazione di interruzione, il giudice di primo grado abbia malamente estromesso dal processo una parte che doveva, invece, parteciparvi. (Nella specie il giudice di primo grado, a seguito dell'istituzione delle aziende sanitarie locali disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aveva dichiarato l'interruzione del processo in corso nei confronti di un'unità sanitaria locale, ritenendo che detto d.lgs. avesse determinato l'estinzione delle USL, con conseguente verificazione di un'ipotesi di successione a titolo universale nel processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)