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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5367 del 18/03/2016 (Rv. 639027 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Decreto di espulsione per omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 o mancata richiesta del permesso di soggiorno - Impugnazione - Modifica, in via interpretativa, da parte del giudice di pace, di tale causa espulsiva - PossibilitĂ  - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639027-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto per essersi lo straniero trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 286 del 1998 o richiesto il permesso nei termini stabiliti, non può, in via interpretativa, modificare quella contestazione, nella specie facendovi rientrare la diversa fattispecie dell'irregolare presenza per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, rispondente alla condizione effettiva dell'istante ma non contemplata nel decreto stesso, essendo quest'ultimo un provvedimento con carattere vincolato e risolvendosi una siffatta operazione in una illegittima sanatoria dell'atto ammnistrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)