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Sez. 4 - , Sentenza n. 58379 del 12/12/2018 Ud. (dep. 28/12/2018) Rv. 274953 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Esame alcolemico - Omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Nullità di ordine generale - Opposizione a decreto penale di condanna - Termine per il rilievo d’ufficio e deducibilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2018-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274953-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, rilevabile e deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere rilevata d'ufficio va individuato nell'adozione del decreto penale di condanna e quello entro il quale invece può essere dedotta dalla parte va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che la discrasia temporale si giustifica in ragione del contraddittorio eventuale e differito che caratterizza il procedimento per decreto, ed è solo apparente, in quanto in entrambi i casi rileva il momento di acquisita conoscenza degli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)