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Sez. 4 - , Sentenza n. 8862 del 19/02/2020 Ud. (dep. 05/03/2020) Rv. 278676 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Esame alcolemico - Omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Nullità di ordine generale – Giudizio abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - Termine per la deducibilità – Deliberazione della sentenza di primo grado – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278676-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., sicché, in caso di giudizio abbreviato conseguente a decreto penale di condanna opposto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, non contenendo l'art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)