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Sez. T, Ordinanza n. 723 del 11/01/2025 (Rv. 673815-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE | Art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Difformità tra atto notificato e atto depositato in giudizio - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673815-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE

In tema di contenzioso tributario, ai fini dell'operatività della sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma-contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del ricorso e sullo svolgimento dell'attività difensiva, poiché la ratio è di evitare che eventuali differenze tra l'esemplare depositato e quello notificato possano ledere il contraddittorio, impedendo alla controparte repliche compiute e congruenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello, attesa la difformità tra l'atto notificato e quello depositato, nonostante le compiute difese articolate dal contribuente e l'assenza di controversia in ordine all'oggetto del gravame).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)