Sez. 5 - , Ordinanza n. 13058 del 24/05/2017 (Rv. 644244 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Notifica dell’atto di appello in copia non conforme all’atto depositato presso la segreteria della Commissione – Declaratoria automatica di inammissibilità – Condizioni – Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE
In tema di contenzioso tributario, la difformità tra l’atto di appello notificato e quello depositato, sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato dal successivo art. 53, comma 2), è solo quella sostanziale idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia “petitum” che “causa petendi”, e non quella che risulti irrilevante ai fini della comprensione del tenore dell’impugnazione ovvero tale che l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuto nell’atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l’appello per difformità, nell’atto notificato, degli estremi della sentenza impugnata rispetto a quelli, peraltro esatti, di cui all’atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)