Sez. 4, Sentenza n. 8264 del 02/09/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170482 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - ESTREMI - REATO DI PERICOLO - TURBAMENTO PSICHICO EFFETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: TEMPO DI NOTTE, PLURALITÀ DI SOGGETTI E PRESENZA DI PISTOLA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - ESTREMI - REATO DI PERICOLO - TURBAMENTO PSICHICO EFFETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: TEMPO DI NOTTE, PLURALITÀ DI SOGGETTI E PRESENZA DI PISTOLA.*
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., la minaccia, valutata con un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Si tratta infatti, di reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l'Azione intimidatoria sia portata a conoscenza del soggetto passivo. (nella specie è stata ritenuta la minaccia aggravata in considerazione del tempo di notte, della pluralità dei soggetti minaccianti, della presenza di una pistola che, per la sua sagoma si intravede facilmente anche nella penombra e che, anzi ha maggiore efficacia intimidatrice). (Conf mass n 131555; (Conf mass n 134990).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)