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Sez. 5, Sentenza n. 12294 del 27/06/1975 Ud. (dep. 18/12/1975) Rv. 131555 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - MINACCIA - NATURA GIURIDICA - REATO DI PERICOLO - TURBAMENTO PSICHICO EFFETTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131555-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - MINACCIA - NATURA GIURIDICA - REATO DI PERICOLO - TURBAMENTO PSICHICO EFFETTIVO - IRRILEVANZA.*

L'art 612 cod pen che prevede e punisce il delitto di minaccia ha lo scopo di tutelare la liberta morale della persona contro influenze esterne e consiste nel minacciare a taluno un ingiusto danno da realizzarsi ad opera dell'agente. La minaccia, valutata con un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze di fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a causare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Si tratta, difatti, di reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l'Azione intimidatoria idonea sia portata a conoscenza del soggetto passivo. (Conf 120443, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)