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Sez. U, Sentenza n. 6518 del 27/07/1987 (Rv. 454778 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - INDENNITÀ - DIRITTO DI RITENZIONE - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454778-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - INDENNITÀ - DIRITTO DI RITENZIONE - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*

A norma degli artt. 17 settimo comma e 20 secondo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, l'affittuario di fondo rustico, anche per la prima volta in Sede di opposizione alla esecuzione per rilascio, può far valere il diritto di ritenzione del fondo medesimo fino a che non venga soddisfatto il suo credito per miglioramenti, addizioni e trasformazioni, pure quando le relative opere siano state eseguite senza accordo con il concedente (nella specie, nelle more del giudizio di cognizione promosso dal concedente per la risoluzione del rapporto) ed in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge (sempreché in conformità delle modalità contemplate dalla disciplina previgente).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)