Sez. 3, Sentenza n. 6686 del 09/12/1988 (Rv. 460966 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI) - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 17 LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI) - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 17 LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di contratti agrari, con riguardo alla disciplina dei miglioramenti, la disposizione transitoria contenuta nella seconda parte del settimo comma dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982 - che prevede l'aumento del canone o l'indennità in caso di opere "comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore" della legge citata - va intesa nel senso che le dette opere danno diritto alla relativa indennità per l'affittuario od all'aumento del canone per il locatore, ove la loro esecuzione abbia avuto luogo con il rispetto delle condizioni stabilite dalla precedente legge 11 febbraio 1971 n. 11, cioè con il consenso dell'altra parte o, in Mancanza, previa disposizione autorizzativa dell'ispettorato agrario. (V 7836/87, mass n 455649; (V 6518/87, mass n 454778; (Conf 6703/87, mass n 454920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2164, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 19, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)