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Sez. 4, Sentenza n. 27858 del 08/04/2004 Ud. (dep. 21/06/2004) Rv. 228856 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI | Sopravvenienza o scoperta di nuove prove - Intervenuta assoluzione di coimputato in precedenza avvalsosi della facoltà di non rispondere - Deducibilità come "nuova prova" della sua testimonianza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228856-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, deve ritenersi configurabile la condizione prevista dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. (sopravvenienza o scoperta di nuove prove), allorché la prova da assumere sia costituita dall'audizione come teste di un soggetto già coimputato e successivamente assolto, qualora il medesimo si sia in precedenza avvalso della facoltà di non rispondere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)