Sez. 6, Sentenza n. 29137 del 05/05/2004 Ud. (dep. 02/07/2004) Rv. 229452 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI | Prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - Rinnovazione ex art. 603 comma secondo cod. proc. pen. - Poteri del giudice - Indicazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, se pur non è tenuto a subordinare la rinnovazione del dibattimento alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, come richiesto dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., deve comunque deliberare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta, escludendo la rinnovazione quando tale apprezzamento sia negativo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame di uno dei coimputati, che solo dopo la sentenza di primo grado aveva deciso di collaborare, avendo escluso l'utilità di tale prova perché sufficientemente delineato il quadro probatorio sulla base degli elementi acquisiti in primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)