Sez. L, Sentenza n. 2362 del 18/05/1989 (Rv. 462780 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - AZIENDA MUNICIPALE DI TRASPORTI - DELIBERA DI ASSUNZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE - MANCATA ATTUAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE - FATTO ILLECITO - RIFERIBILITÀ ALL'AZIENDA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - AZIENDA MUNICIPALE DI TRASPORTI - DELIBERA DI ASSUNZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE - MANCATA ATTUAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE - FATTO ILLECITO - RIFERIBILITÀ ALL'AZIENDA.*
L'inadempimento, da parte del direttore di un'azienda municipale di trasporti, dell'Obbligo di provvedere alla formale assunzione di un lavoratore, già deliberata dalla commissione amministratrice, costituisce, ove protrattosi oltre il tempo necessario per la esecuzione, un comportamento - riferibile alla stessa azienda - che è produttivo di danno risarcibile senza necessità di preventiva diffida, in quanto lesivo di diritti soggettivi attinenti a rapporto di lavoro di natura privatistica. (V 4449/76, mass n 383166; (V 3089/73, mass n 366843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)